VIA LIBERA AI REFERENDUM SU CITTADINANZA, JOBS ACT, LICENZIAMENTI, CONTRATTI A TERMINE E INFORTUNI

La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 7 febbraio 2025, è intervenuta in materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento, disciplina dei contratti a termine e responsabilità
dell'imprenditore committente, disponendo, rispettivamente:
• l'ammissibilità del referendum
diretto ad abrogare
congiuntamente l'intero
articolo 9, comma 1, lettera f),
della Legge n. 91/1992 e,
limitatamente ad alcune
parole, l'articolo 9, comma 1,
lettera b), al fine di concedere
a tutti gli stranieri
maggiorenni con cittadinanza
di uno Stato non appartenente
all'Unione europea la
possibilità di presentare
richiesta di concessione della
cittadinanza italiana dopo 5
anni di residenza legale in
Italia;
• l'ammissibilità della richiesta
di abrogazione del D.Lgs. n.
23/2015, che ha attuato una
delle deleghe legislative
conferite al Governo con il c.d.
Jobs Act;
• l'ammissibilità del referendum
per l'abrogazione dell'articolo
8 della Legge n. 604/1966,
limitatamente alle parole che
stabiliscono una misura
massima (pari a 6 mensilità
dell'ultima retribuzione
globale di fatto) per la
liquidazione dell'indennità da
licenziamento illegittimo;
• l'ammissibilità del referendum
per l'abrogazione di alcune
previsioni
• (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4,
e 21, comma 01, del D.Lgs. n.
81/2015) che attualmente
consentono la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo
determinato (e anche la loro
proroga e/o il rinnovo) fino a
un anno senza dover fornire
alcuna giustificazione, e, per
quelli di durata superiore,
sulla base di una
giustificazione individuata
dalle parti, anche se non
prevista né dalla legge, né dai
contratti collettivi stipulati dai
sindacati più rappresentativi a
livello nazionale;
• l'ammissibilità della richiesta
di referendum popolare per
l'abrogazione dell'articolo 26,
comma 4, del D.Lgs. n.
81/2008, nella parte in cui
esclude la responsabilità
solidale dell'imprenditore
committente per i danni
conseguenza dei rischi
specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.