TRASFERIMENTO D’AZIENDA E RETROCESSIONE: IL RAPPORTO DI LAVORO NON SI INTERROMPE

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 12274 del 9 maggio 2025, è intervenuta su una controversia avente ad oggetto la sorte del rapporto di lavoro in un caso di doppia retrocessione di ramo d'azienda, relativo alla gestione di una gelateria. Nella fattispecie in esame, una dipendente, in stato di gravidanza, si era vista comunicare la cessazione dell'affitto d'azienda da parte del datore di lavoro e il conseguente venir meno del rapporto lavorativo.
La società proprietaria dell'azienda, ritornata nel possesso del ramo, aveva negato ogni obbligo occupazionale, adducendo la chiusura
temporanea dei locali per ristrutturazione. Tuttavia, l'attività aveva ripreso poco dopo, con gli stessi elementi distintivi e quasi tutto il personale originario, sotto una nuova gestione. La Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 2112 c.c. si applica anche nei casi di cessazione dell'affitto e conseguente
retrocessione dell'azienda al cedente originario, qualora vi sia una sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale. Il fenomeno traslativo, infatti, può articolarsi in più fasi successive e non si interrompe per il solo fatto di una temporanea sospensione dell'attività o di interventi strutturali.

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