SPESE LEGALI: IL COMUNE NON DEVE RIMBORSARLE SE IL DIPENDENTE SCEGLIE L’AVVOCATO DA SOLO

In una controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute da un dirigente comunale assolto in un procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni, la Cassazione, con l'Ordinanza n. 15279 del 9 giugno 2025, ha affermato che «In tema di pubblico impiego contrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi dal dipendente di un ente locale nell'espletamento del servizio e in adempimento di obblighi di ufficio, l'amministrazione pubblica non è tenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al detto ente».