SICUREZZA NEI CANTIERI: IL PREPOSTO RISPONDE ANCHE PER I LAVORATORI DELLE DITTE ESTERNE

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha ribadito il ruolo cruciale del preposto nella gestione della sicurezza nei cantieri, anche quando vi operano lavoratori di ditte terze. Gli Ermellini hanno confermato che il coordinatore per la sicurezza deve garantire la tutela di tutti i lavoratori presenti, adattando le misure preventive in base all’evoluzione delle
attività e sospendendo immediatamente i lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Il caso riguarda un incidente verificatosi sul settimo impalcato di un cantiere: un dipendente di una ditta esterna non era stato informato dei rischi presenti e la segnaletica di sicurezza era assente. La Corte ha evidenziato come, secondo la normativa vigente, in un cantiere con più imprese operanti contemporaneamente, il preposto rivesta una posizione di garanzia estesa a tutti coloro che accedono al sito per motivi lavorativi, indipendentemente dal rapporto diretto tra lavoratore e datore di lavoro.
Ne consegue che la responsabilità penale per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro può essere imputata al preposto anche quando l’infortunato appartiene a una ditta esterna, consolidando così l’obbligo di vigilanza e prevenzione su tutti i cantieri complessi. La sentenza sottolinea l’importanza di una gestione proattiva della sicurezza, con informazione costante, segnaletica adeguata e interventi immediati per prevenire incidenti.

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