CASSAZIONE: LEGITTIMO TRASFERIRE IL DIPENDENTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE SENZA COLPA DEL LAVORATORE
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha confermato che il trasferimento del lavoratore ai sensi dell’art. 2103 c.c. implica un mutamento definitivo del luogo di lavoro. Tuttavia, non si configura trasferimento quando lo spostamento avviene all’interno della stessa unità produttiva, anche se tra articolazioni con autonomia gestionale, destinate a funzioni strumentali o ausiliarie rispetto all’attività complessiva dell’impresa. Nel caso analizzato, gli Ermellini hanno chiarito che il trasferimento per incompatibilità aziendale trova fondamento nella disorganizzazione interna dell’unità produttiva, rientrando quindi tra le esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c. La decisione sottolinea che la legittimità del provvedimento non dipende da colpe del lavoratore né richiede le garanzie previste per le sanzioni disciplinari, distinguendo chiaramente l’iniziativa organizzativa da qualsiasi finalità punitiva. In sostanza, l’azienda può spostare il dipendente in altra sede vicina quando necessario per il buon funzionamento dell’unità produttiva.