REVERSE CHARGE LOGISTICA E APPALTI: NOVITÀ IN VIGORE DAL 18 GIUGNO SCORSO

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità per il reverse charge nel settore della logistica.
Ora il DL fiscale prevede ulteriori novità, vediamole in sintesi.
Ricordiamo che il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA, in luogo del cedente o del prestatore, debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente..
Il Decreto Legge fiscale estende il perimetro di applicazione dell’inversione
contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti.
Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.
Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
La finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera, per questo Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.
La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.
In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di scegliere se il pagamento dell’Iva sia
effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane responsabile solidale dell’imposta.
Infine con il decreto fiscale il legislatore è intervenuto chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

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