RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DELLA TERNA PRIVA DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LA MORTE DELL'OPERATORE
La Cassazione penale, con la sentenza n. 1959 del 17 gennaio 2024, ha confermato un principio consolidato: qualora un infortunio sia dipeso dall'utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche (nel caso di specie, una terna, macchina da cantiere usata per eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale, priva del dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore), la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa in tema di sicurezza non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.