PRESCRIZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA: PER IL LAVORATORE DECORRE INSIEME A QUELLA DEL DATORE DI LAVORO

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute sul tema della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962. La controversia, riportata nella Sentenza n. 228027 del 7 agosto 2025, tratta della decorrenza della prescrizione del diritto del lavoratore ad agire in via sostitutiva rispetto al datore di lavoro
inadempiente. Le Sezioni Unite Civili, con la Sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, hanno affermato che «Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962».