PATENTE A CREDITI: L'INL CHIARISCE IL REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI DISCONOSCIMENTO DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

L'INL, con la Nota n. 964 del 4 giugno 2025, fornisce indicazioni circa il regime sanzionatorio relativo alla disciplina della patente a crediti, con particolare riferimento all'ipotesi di disconoscimento, in fase ispettiva, della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana a seguito del riscontro degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore quale dipendente dell'impresa affidataria. In particolare, l'Ispettorato, nell'ipotesi descritta,
non ritiene che la sanzione prevista dal nuovo art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 (ovvero lo specifico regime sanzionatorio relativo alla disciplina della patente a crediti) possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo”, in quanto la riconduzione del rapporto di lavoro alla tipologia del lavoro subordinato, comprovata dai fatti storici accertati nel corso dell'ispezione, comporta il venir meno della condizione soggettiva (la qualificazione di lavoratore autonomo) necessaria per il configurarsi dell'illecito in parola.
Per le medesime ragioni, con riferimento all'obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, l'Ispettorato ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l'omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all'esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all'obbligo di dotarsi della patente.

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