OBBLIGO DI FORMAZIONE PER CHI IMPIEGA UN LAVORATORE INTERINALE

Un contratto di somministrazione non esime l'utilizzatore dall'assicurare ai lavoratori interinali una specifica formazione rispetto alle mansioni cui verrà adibito e ai macchinari che dovrà utilizzare.
Con la sentenza n. 5187 del 10 febbraio 2025 la IV Sezione penale della Cassazione ha avuto modo di chiarire la titolarità degli obblighi di formazione sulla sicurezza ai lavoratori (nonché la loro modalità di assolvimento) nel caso di contratto di somministrazione.
Nel caso di specie i fatti si erano svolti in una fabbrica di articoli di carta e cartone.
Una lavoratrice mentre utilizzava un macchinario applicando del nastro adesivo sui nastri trasportatori in movimento (per l'imputato perché si era distratta per il passaggio di una collega) sentiva la propria mano sinistra trascinata all'interno dei rulli contrapposti rimanendosi incastrata e riportando un trauma alla mano sia con avulsione della cute e amputazione della falange distale del primo dito.
Per quei fatti era stato imputato il legale rappresentante della società che fabbricava carta e cartone per il reato previsto e punito dal terzo comma dell'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583, comma 2, n. 3, c.p.
E ciò perché non aveva provveduto ad assicurare la necessaria formazione alla lavoratrice in riferimento ai rischi connessi alle mansioni e alle attrezzature di lavoro adoperate nonché di aver consentito l'uso di un macchinario privo di adeguati sistemi di protezione.
All'esito del giudizio abbreviato il Tribunale, con sentenza poi confermata in appello, aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza (ud. 10 dicembre 2024) 10 febbraio 2025, n. 5187
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