CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: CHIARIMENTI LIMITE 50% DELLA C.D. "COMPONENTE IMMOBILIARE"

Con Risposta ad Interpello 8 luglio 2025, n. 183, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'applicazione del credito di imposta per investimenti nella ZES unica, chiarendo l'applicabilità del limite fissato dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 124/2023 e dall'art. 3, comma 5, del relativo Decreto attuativo 17 maggio 2024.
In particolare, tale limite prevede che il valore della c.d. "componente immobiliare" (terreni e fabbricati ammessi all'agevolazione) non possa superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Nel caso di specie, l'Istante prospetta di voler acquistare nuovi macchinari e attrezzature (per un costo di € 270.000) nonchè un immobile strumentale (per un costo di € 600.000), pertanto, l'Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto disposto dagli articoli sopra citati chiarisce che l'investimento è ammesso al credito d'imposta ZES unica e, nel caso prospettato dall'Istante, avrà un valore complessivo pari a € 540.000, di cui:
•€ 270.000, corrispondente al costo dei macchinari e delle
attrezzature;
•€ 270.000, corrispondente alla c.d. "componente immobiliare"
agevolabile dell'investimento.
Come anticipato, infatti, la quota immobiliare dell'investimento non può superare la metà (50%) del valore complessivo dell'investimento agevolato.