NULLO IL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO SENZA LE PROCEDURE SELETTIVE

Per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro senza che possa neppure operare la conversione del rapporto di lavoro nullo.
Se una società partecipata pubblica che svolge un servizio pubblico locale assume direttamente un dipendente senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, l'ordinamento prevede soltanto una
responsabilità amministrativo-contabile per chi ha così proceduto o ci sono conseguenze anche sul contratto di lavoro stipulato senza il rispetto delle norme?
A fare chiarezza su questa delicata materia, optando per una nullità del contratto di lavoro (non convertibile), è stata la sezione Lavoro della Suprema Corte con l'ordinanza n. 21718 del 29 luglio 2025.
Nel caso di specie l'amministratore delegato e il direttore delle risorse umane di una società in house a partecipazione pubblica per la gestione di un servizio pubblico locale erano stati condannati in sede penale per abuso d'ufficio per aver provveduto all'assunzione diretta di due lavoratori senza il previo esperimento della procedura di selezione o di verifica dei titoli prevista dall'art. 18 D.L. n. 112 del 2008.
I due lavoratori avevano proposto ricorso al giudice del lavoro per chiedere l'accertamento del loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con condanna a corrispondere le retribuzioni maturate o in subordine al risarcimento del danno.
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano rigettato la domanda affermando la nullità virtuale del contratto di lavoro argomentata dal combinato disposto dell'art. 1418 cod. civ. e dell'art. 18D.L. n. 112 del 2008 espressamente ora prevista dal quarto comma dell'art. 19 D.Lgs. n. 175 del 2016.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza (ud. 5 giugno 2025) 28 luglio 2025, n. 21718