NON SI ATTIVANO GLI AIRBAG, IL PRODUTTORE RISPONDE DEI DANNI PATITI DALL'INFORTUNATO
La Cassazione, con ordinanza n. 28722/2024, stabilisce quali criteri utilizzare per rilevare il nesso di causalità tra l'evento e il fatto dannoso. Nel caso di specie, è stata la mancata apertura dei cuscini salva-vita il fatto più determinante per la lesione. Il produttore di un'autovettura risponde dei danni patiti dai passeggeri nel caso in cui non si dovessero aprire gli airbag. Nel caso di specie, veniva richiesto il risarcimento per la mancata attivazione dei cuscini salva-vita laterali nel corso di un incidente; il disfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, infatti, aveva aggravato le conseguenze del sinistro e si domandava che venisse accertata la responsabilità dell'azienda produttrice con conseguente rifusione delle lesioni subite. L'istanza veniva rigettata dai giudici di merito, che non ritenevano sussistenti elementi di definitiva certezza deponenti per l'ascrizione della mancata attivazione degli airbag laterali a un difetto di costruzione o di progettazione di uno o più elementi del sistema di sensori componenti l'impianto airbags latero/frontali imputabile all'azienda. L'attore ricorre, quindi, in Cassazione. La Suprema corte rileva che, in tema di nesso di causalità, quello materiale consiste nella «relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"». Il Palazzaccio ha già precisato che questo indica la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta e fatto-evento dannoso, sulla base della quale un determinato evento è da considerarsi causato da un altro quando non si sarebbe prodotto senza quest'ultimo. In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, se il fatto lesivo è ipotetica riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della «probabilità prevalente», dimostrando il nesso di causalità quando la tesi a favore è più plausibile di quella contraria. Per decidere il giudice deve valutare tutte le ipotesi optando per quella più verosimile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità, non potendo negare il nesso eziologico tra la condotta e il danno solo perché ci siano più cause possibili e alternative. Di conseguenza, gli Ermellini cassano la sentenza impugnata rimandandola alla Corte d'Appello, che dovrà decidere sulla base dei principi esposti