NO AL LICENZIAMENTO AUTOMATICO PER FALLIMENTO DEL DATORE
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39699, ha stabilito che il fallimento del datore di lavoro non è circostanza idonea da sola a legittimare il licenziamento dei dipendenti. La Suprema Corte ha ricordato che, in caso di fallimento, la decisione in merito alle sorti del rapporto di lavoro è rimessa al curatore, pertanto il rapporto lavorativo rimarrà sospeso fino alla dichiarazione di quest'ultimo. I giudici hanno infine precisato che il lavoratore ingiustamente licenziato, che proceda con i mezzi ordinari di impugnazione, potrà essere reintegrato nel rapporto di lavoro compatibilmente con lo stato di fatto in cui versa l'impresa a seguito del fallimento