NIENTE TASSAZIONE AGEVOLATA PER IL PENSIONATO INPS: LA CASSAZIONE ESCLUDE IL BENEFICIO PER I VECCHI ISCRITTI A FONDI SOPPRESSI

Il Massimo Consesso, con ordinanza n. 8908/2025, ha confermato che i pensionati INPS, iscritti a fondi di previdenza complementare soppressi prima del 1999, non possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 252/2005. Il contribuente, che aveva richiesto il rimborso delle somme trattenute sull'IRPEF tra il 2016 e il 2019, sosteneva che il criterio rilevante fosse l'epoca di erogazione della pensione. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, per i “vecchi iscritti”, si applica il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2006, confermando l'aliquota ordinaria.