NIENTE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALLA FIGLIA INVALIDA SE IL SOSTEGNO DEL GENITORE NON È “CONTINUATIVO E PREVALENTE”

Con l’Ordinanza n. 15288 del 9 giugno 2025 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema molto dibattuto in materia previdenziale, ossia la corretta interpretazione del requisito della “vivenza a carico” ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei figli maggiorenni inabili.
In particolare, la Corte ha ribadito che tale condizione non può ritenersi automaticamente soddisfatta sulla base della mera convivenza con il genitore defunto o della semplice assenza di autonomia economica. Al contrario, è necessario che il richiedente dimostri che il mantenimento fosse effettivamente assicurato dal genitore in modo continuativo e prevalente, ovvero che quest’ultimo contribuisse in misura stabile e predominante al sostentamento del figlio, rispetto ad altre fonti di reddito o sostegno. Quindi, in assenza di una prova adeguata sul punto anche l’invalidità riconosciuta in misura significativa non è da sola sufficiente a far sorgere il diritto alla prestazione previdenziale.

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