NASPI: CONTANO ANCHE LE GIORNATE NON LAVORATE PER COLPA DEL DATORE DI LAVORO

La controversia oggetto di disamina tratta della corretta interpretazione del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, previsto dall'art. 3, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015, nella versione vigente prima della sua abrogazione.
In particolare, si discute se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche quando, nel periodo di riferimento, il lavoratore abbia messo a disposizione la propria prestazione lavorativa ma il datore di lavoro, in modo illegittimo, abbia rifiutato di riceverla, impedendogli quindi di fatto di lavorare.
La Cassazione, con Sentenza n. 19630 del 16 luglio 2025, ha affermato che il requisito delle trenta giornate si considera soddisfatto anche in assenza di lavoro materialmente svolto, purché vi sia stata una messa a disposizione della prestazione o vi siano giornate coperte da retribuzione e contribuzione. Inoltre, la Corte precisa anche che nel calcolo dei dodici mesi precedenti la disoccupazione, vanno esclusi i periodi di sospensione del rapporto tutelati dalla legge, così da evitare che eventi estranei alla volontà del lavoratore possano penalizzarlo nel diritto alla prestazione previdenziale.

TOP