IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI PREPOSTO: LA SOSTANZA PREVALE SULLA FORMA

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 6261 del 16 luglio 2025, in risposta a quesiti pervenuti da imprese del settore ferroviario, ha trasmesso la circolare congiunta INL - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella quale evidenzia importanti elementi di valutazione sulla possibilità di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.
Il ragionamento deriva dalla lettura combinata dell'articolo 18 comma 1 lettera b-bis) e lettera c), dell'articolo 2 comma 1 lettera e), dell'articolo 19, dell'articolo 28 comma 1 e dell'articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene inoltre considerata la recente Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n. 6790.
L'INL conclude che l'idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, situazione che potrebbe verificarsi anche tra i lavoratori con poca anzianità di servizio o tra gli apprendisti.
I controlli degli Organi di Vigilanza saranno quindi finalizzati anche ad accertare che la formazione del preposto non sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, bensì che lo stesso possegga, in concreto e caso per caso, le conoscenze, le competenze, i requisiti e le abilità necessari a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.