LICENZIAMENTO PER MALATTIA: LA RINUNCIA TACITA DEL DATORE ESCLUDE LE ASSENZE PREGRESSE DAL COMPUTO
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026, torna a chiarire i confini del licenziamento per superamento del periodo di comporto frazionato, soffermandosi sugli effetti della cosiddetta rinuncia tacita del datore di lavoro. Il caso riguarda un’operatrice sociosanitaria licenziata per aver superato i 120 giorni di assenza per malattia nell’arco del triennio, come previsto dal CCNL applicabile.
In secondo grado, il giudice aveva già dichiarato illegittimo il recesso, disponendo la reintegra della lavoratrice e il pagamento di un’indennità risarcitoria. Decisivo è stato il comportamento del datore di lavoro che, pur a fronte del superamento del comporto, aveva lasciato proseguire il rapporto per oltre un anno e tre mesi senza adottare alcun provvedimento.
Secondo la Suprema Corte, tale inerzia non è neutra: può essere interpretata come una rinuncia tacita all’esercizio del potere di licenziamento con riferimento alle assenze già maturate. In altre parole, il datore, scegliendo di non agire tempestivamente, manifesta una volontà incompatibile con l’intenzione di recedere per quei fatti.
Ciò non significa che il potere di licenziamento venga definitivamente meno. Il datore conserva infatti la facoltà di recedere in presenza di nuove assenze. Tuttavia, nel calcolo del comporto, non potranno più essere considerate le giornate di malattia precedenti rispetto alla rinuncia tacita.
La pronuncia ribadisce quindi un principio di tutela sostanziale del lavoratore: il decorso del tempo e la prosecuzione del rapporto assumono rilievo giuridico, impedendo un utilizzo “retroattivo” delle assenze già tollerate. Un orientamento che valorizza la coerenza e la buona fede nei rapporti di lavoro.