LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E DIRITTO ALLE FERIE: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Con sentenza del 12 ottobre 2023 (causa C-57/22) la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 7, per il quale: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro". Il caso riguarda un lavoratore illegittimamente licenziato che, nel periodo compreso tra la data del suo licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, non ha svolto alcun lavoro effettivo al servizio del suo datore di lavoro. Senza il licenziamento illegittimo intimato dal datore di lavoro, tuttavia, il lavoratore sarebbe stato in grado di lavorare e di esercitare il suo diritto alle ferie annuali. Quindi, scrive la Corte, il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo del lavoratore e la data della sua reintegrazione nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento di tale licenziamento con decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.