LICENZIAMENTO: IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO CADE SE IL LAVORATORE PUÒ ESSERE ADIBITO A MANSIONI INFERIORI

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il recesso datoriale deve ritenersi illegittimo qualora il datore di lavoro non provi di aver assolto all'obbligo di repêchage, consistente nella preventiva verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni aziendali disponibili. Tale obbligo non si estende indistintamente a tutte le mansioni esistenti in azienda, ma riguarda esclusivamente quelle che risultino coerenti con la professionalità maturata dal lavoratore, anche se collocate a un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello rivestito, purché il nuovo impiego non determini un'alterazione dell'assetto organizzativo dell'impresa. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia già in passato svolto mansioni riconducibili a un livello inferiore e tali attività non richiedano competenze ulteriori o specifiche abilitazioni, il datore di lavoro è tenuto a offrirgli tale ricollocazione. Questo è quanto emerge dall'Ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025 della Corte di Cassazione.

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