LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE: INCOSTITUZIONALE IL TERMINE DI 60 GIORNI PER L’IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE

Lo afferma la Corte costituzionale con la Sentenza n. 111 depositata il 18 luglio 2025. Rischia, infatti, di tradursi in un ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale l'articolo 6, primo comma, Legge n. 604/1966, nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento o comunque in pendenza dei 60 giorni previsti ai fini della sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere. Resta comunque fermo il termine massimo complessivo per l'impugnazione giudiziale del recesso datoriale, pari a 240 giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell'atto.

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