LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELLA CGUE

Con Sentenza 22 febbraio 2024, relativa alla causa C-589/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia in merito all'interpretazione degli articoli 1 e 2 della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. In particolare, l'articolo 1 stabilisce le soglie numeriche del licenziamento collettivo, mentre l'articolo 2 prevede che il datore di lavoro, per effettuare licenziamenti collettivi, debba procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. La Corte di Giustizia precisa che l'obbligo di consultazione sorge dal momento in cui il datore di lavoro, nell'ambito di un piano di ristruttura zione, prevede o pianifica una riduzione dei posti di lavoro il cui numero può superare le soglie di soppressione di posti di cui al citato articolo 1 e non nel momento in cui, dopo aver adottato misure di riduzione di tale numero, il datore di lavoro acquisisce la certezza di dover effettivamente procedere al licenziamento di un numero di lavoratori superiore a tali soglie.