CONTROLLI ILLEGITTIMI, LICENZIAMENTO NULLO: SENZA UN FONDATO SOSPETTO LE RIPRESE NON VALGONO

Con l’Ordinanza n. 10822 del 24 aprile 2025, la Suprema Corte di cassazione è intervenuta su una vicenda che vedeva coinvolta una lavoratrice responsabile di uno showroom per una nota griffe di moda italiana, licenziata con l’accusa di aver sottratto prodotti aziendali, sulla base di riprese audiovisive effettuate senza il rispetto delle garanzie previste dalla normativa. La Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ribadendo che le immagini raccolte tramite strumenti di controllo a distanza non possono essere utilizzate se manca una preventiva, adeguata informativa ai lavoratori e se l’attivazione dei controlli non è sorretta da un “fondato sospetto” di illecito, ma si basa solo su un sospetto soggettivo. In assenza di specifici presupposti oggettivi che giustifichino il monitoraggio e il ricorso a controlli tecnologici difensivi, il materiale così acquisito risulta inutilizzabile e il datore di lavoro non può invocarlo a sostegno del recesso, dovendo altresì dimostrare la legittimità del licenziamento secondo gli ordinari oneri probatori previsti dalla legge.