L'ATTO IMPOSITIVO VA NOTIFICATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE SE LA SRL È IRREPERIBILE

In caso di vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c., l'atto impositivo non può essere notificato direttamente alla società in forma impersonale, bensì deve essere notificato al rappresentante legale dell'ente.
L'odierna vicenda riguarda una cartella relativa all'IVA dell'anno 2006, oggetto di un'intimazione di pagamento contestata dai soci di una s.r.l. cancellata.
In primo grado, la CTP ha annullato l'intimazione ritenendo nulla la notifica della cartella sottesa, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notifica per irreperibilità), in quanto non conforme alle regole previste per le persone giuridiche. In appello, tuttavia, la Corte di secondo grado ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della riscossione, ritenendo che la notifica sia valida, o quantomeno efficace, in quanto ha comunque raggiunto il suo scopo sostanziale, come previsto dall'art. 156 c.p.c..
La questione giunge così davanti alla Cassazione. In tale sede, i soci deducono che la notifica dell'atto prodromico è del tutto irregolare in quanto eseguita in difformità rispetto al paradigma notificatorio sancito dall'art. 145 c.p.c., rendendo invalido il procedimento di riscossione.
Con ordinanza n. 22709/2025, la sezione Tributaria dichiara il motivo di ricorso fondato, facendo alcune precisazioni in tema di notifica degli atti impostivi nei confronti delle società, con particolare riferimento ai casi di irreperibilità.
In particolare, viene specificato che la notifica di un atto a una persona giuridica non può mai avvenire in forma impersonale, se non dopo aver tentato (e fallito)
la notificazione al suo legale rappresentante. In presenza di irreperibilità presso la sede legale, il notificante ha l'onere di individuare e tentare la notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., prima di ricorrere alle modalità alternative previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c..
La Corte sottolinea anche che, in caso di notifica ex art. 60 lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, come nel caso di specie, è necessario verificare se il rappresentante legale risieda nel Comune della sede legale. Se ciò non avviene la notifica presso la sede risulta viziata, non essendo stato eseguito il tentativo alternativo previsto dalla normativa.
In conclusione, la notificazione dell'atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c., consente sì l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma non direttamente in capo all'ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica.
Sulla base di ciò, la Cassazione censura il ragionamento del Giudice d'appello, che ha ritenuto valida la notifica sulla base dell'asserito raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria non può operare quando vi è un vizio radicale nel procedimento notificatorio, come l'omessa ricerca del soggetto legittimato a ricevere l'atto.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza (ud. 28 maggio 2025) 6 agosto 2025, n. 22709

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