LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DEL CHIAMATO: LO RICORDA LA CASSAZIONE

La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione, rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione (Cassazione, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8810).