LA LETTERA DI LICENZIAMENTO SI PRESUME CONOSCIUTA SE INVIATA AL DOMICILIO DEL LAVORATORE

In tema di atti recettizi, la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. può essere superata solo mediante prova contraria da parte del destinatario, che dimostri l'oggettiva e incolpevole impossibilità di avere notizia dell'atto giunto nel luogo di destinazione. Non rilevano, a tal fine, comportamenti di terzi (come il familiare convivente che occulta l'atto) né lo stato psicofisico del destinatario, se non idonei a provare tale impossibilità. La prova richiesta attiene infatti non alla mancata conoscenza in sé, ma all'impossibilità di conseguire la conoscenza per cause oggettive e non imputabili. Questo è quanto emerge dall' Ordinanza della Suprema Corte n. 15987 del 15 giugno 2025.

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