LA DOMANDA TARDIVA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO SI CONVERTE IN ECCEZIONE DI NULLITÀ

Sebbene la domanda di nullità contrattuale formulata per la prima volta in appello possa essere ritenuta inammissibile per novità, il giudice può riqualificare la domanda come eccezione di nullità ed esaminare il merito della questione.
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15277 del 9 giugno 2025 ha ben chiarito come si deve comportare il giudice di appello a fronte di una domanda (tardiva ex art. 345 c.p.c.) di nullità del contratto ricordando l'obbligo del giudice di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.
Conseguentemente, dal punto di vista processuale il principio di diritto che regola la materia è quello per cui «il detto giudice … non potrà limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, ma dovrà, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione».
Nel caso di specie Tizio aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma la Regione chiedendo che fosse accertato il suo diritto a vedere parametrata la sua retribuzione, almeno da giugno 2008, a quella della qualifica di Funzionario regionale di categoria D6 CCNL Personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali in luogo della categoria D3 indicata in contratto, con condanna della Regione a pagare le differenze retributive.
In subordine, aveva domandato che, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, la Regione fosse condannata a pagare le differenze retributive rispetto alla categoria D3, nonché ai compensi per le prestazioni professionali extra contratto degli anni 2008 e 2009 svolte a supporto del reparto di comunicazione del POR (Piano Operativo Regionale) e per la realizzazione di un libro.
Aveva anche chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato, con condanna al risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio la Regione aveva contestato la domanda e aveva formulato una domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato sia il ricorso sia la domanda riconvenzionale.
In appello, i giudici di merito aveva accolto parzialmente l'appello di Tizio respingendo l'appello incidentale della Regione affermando l'inammissibilità della domanda di nullità del contratto azionato per violazione della regola del concorso pubblico formulata in appello dalla pubblica amministrazione.