LA CARTELLA SENZA FIRMA È VALIDA QUALUNQUE SIA IL SUO FORMATO

In base alla norma di riferimento, va predisposta secondo il modello approvato, che non richiede la firma dell’agente. È sufficiente l’intestazione e l’indicazione della causale tramite codice.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Inoltre, una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 30922 del 03/12/2024), ha enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” e del documento in formato “p7m” con specifico riferimento alla firma digitale. A maggior ragione tale equivalenza deve essere riconosciuta nel caso della semplice allegazione dei documenti ad una PEC, senza che venga in discussione la firma digitale. Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto.
Ordinanza n. 26259 del 26 settembre 2025 (udienza 8 aprile 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente La Rocca Giovanni
Notificazioni – l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l'invalidità dell'atto anche ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale.

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