LE INDENNITÀ CORRISPOSTE DALL’AZIENDA PER IL DECESSO DEL DIPENDENTE NON SONO SOGGETTE A IMPOSIZIONE FISCALE
Le indennità corrisposte dall’azienda ai familiari del dipendente in caso di decesso non sono soggette a imposizione fiscale. Tale principio discende dalla natura stessa di queste somme, riconosciute come misure di sostegno economico in un momento di particolare gravità e prive di finalità remunerativa.
Non trattandosi di un compenso riferibile all’attività lavorativa del dipendente, esse non concorrono alla formazione del reddito e non rientrano pertanto nella base imponibile ai fini IRPEF.
La normativa e l’interpretazione consolidata dell’Agenzia delle Entrate hanno più volte chiarito che le erogazioni una tantum per morte del lavoratore — quali indennità integrative, aiuti economici straordinari o contributi previsti dai contratti collettivi — rivestono natura risarcitoria o assistenziale. Per questo motivo devono essere escluse dall’imposizione, indipendentemente dalla loro fonte, sia essa contrattuale, aziendale o derivante da iniziative volontarie del datore di lavoro.
Questa impostazione tutela i familiari del dipendente, garantendo che l’importo ricevuto non subisca riduzioni fiscali e possa contribuire integralmente a fronteggiare le prime esigenze economiche derivanti dalla perdita. Si tratta di un principio ormai stabile nel quadro tributario, che conferisce certezza e coerenza al trattamento delle indennità collegate a eventi luttuosi.