ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E. E FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETTARIO

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità della causa di esclusione di cui all'art. 1, comma 57, lett. b), Legge n. 190/2014 con conseguente passaggio al regime ordinario a seguito di iscrizione all'A.I.R.E.
Nello specifico, l'istante in regime forfetario, dopo aver chiarito di essere iscritto all'A.I.R.E. con decorrenza dal 15 maggio 2024 e di aver ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione solo a febbraio 2025, chiede di sapere se le fatture emesse nel corso del 2024 senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto debbano essere "corrette" e con quali modalità.
L'Amministrazione finanziaria, richiamando propri documenti di prassi, ha chiarito che l'unica causa di cessazione immediata dal regime forfetario è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a € 100.000,00. Pertanto, il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui al citato comma 57 (nel caso di specie, lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano) comporta la fuoriuscita solo a partire dall'anno successivo, con la conseguenza che il contribuente non transita automaticamente al regime ordinario e le fatture emesse non devono essere corrette.

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