INCENTIVO ALL’ESODO ANNULLABILE SE IL DIRIGENTE OCCULTA UN PROCEDIMENTO PENALE: SÌ AL RISARCIMENTO PER LA BANCA

Con l’Ordinanza n. 3125 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare rilievo nella prassi bancaria e nei rapporti dirigenziali: la validità dell’incentivo all’esodo in presenza di omissioni rilevanti da parte del lavoratore.
Il caso trae origine dalla risoluzione consensuale del rapporto tra una banca e un proprio dirigente, formalizzata mediante scrittura privata contenente un significativo incentivo economico all’esodo. Solo successivamente alla conclusione dell’accordo, l’istituto di credito veniva a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a carico del dirigente, circostanza che, se nota, avrebbe verosimilmente condotto non già alla corresponsione dell’incentivo, bensì all’avvio di un procedimento disciplinare e al licenziamento.
La banca ha quindi agito in giudizio chiedendo l’annullamento parziale dell’accordo, sostenendo che il proprio consenso fosse stato viziato dal dolo del dirigente, il quale avrebbe scientemente taciuto una circostanza decisiva ai fini della determinazione delle condizioni economiche della cessazione.
La Suprema Corte ha accolto tale impostazione, valorizzando la rilevanza dell’omissione quale condotta idonea a integrare un raggiro determinante. In particolare, i giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 1440 c.c., una volta dimostrata l’esistenza del dolo incidente su un elemento non trascurabile del contratto, non è necessario che l’attore provi ulteriormente che avrebbe certamente concluso un diverso accordo: opera, infatti, una presunzione iuris tantum secondo cui, in assenza della condotta illecita, le condizioni pattuite sarebbero state differenti e più favorevoli.
La decisione rafforza il principio di correttezza e buona fede nelle trattative, sottolineando come, soprattutto nei rapporti fiduciari di livello dirigenziale, il silenzio su fatti potenzialmente idonei a incidere sulla prosecuzione o cessazione del rapporto possa assumere rilievo determinante, con conseguente obbligo risarcitorio.

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