IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE COMUNICATO AL LAVORATORE PER ISCRITTO

Nel diritto del lavoro italiano, il licenziamento non può essere disposto in via meramente orale: la legge impone che esso sia comunicato per iscritto. Questo requisito formale non è un semplice ritualismo, bensì una condizione essenziale per la validità del recesso da parte del datore: se l’atto manca della forma scritta, può essere dichiarato nullo o inefficace.
La forma scritta assolve a funzioni fondamentali: visualizza con chiarezza l’identità delle parti, la data del recesso e, in molti casi, le ragioni che hanno determinato il licenziamento (o l’avvertimento che il lavoratore può richiederne motivazione). Permette altresì al dipendente di valutare se impugnare l’atto entro i termini previsti e di verificare se sussistano vizi nella procedura seguita.
Un pronunciamento particolarmente eloquente in materia è la sentenza n. 469 del 9 settembre 2025 del Tribunale di Pavia. In quel caso, il datore di lavoro aveva comunicato il licenziamento tramite messaggio elettronico, privo di sottoscrizione (firma digitale o autografa), e senza modalità che potessero dimostrare in modo convincente la provenienza e l’intenzionalità formale. Il Tribunale ha ritenuto che tale modalità non soddisfaceva il requisito della forma scritta: ha giudicato l’atto privo di efficacia, con conseguente obbligo di reintegrazione del lavoratore e risarcimento delle competenze perdute.
La pronuncia del Tribunale di Pavia richiama con forza un principio consolidato: non basta che una comunicazione raggiunga il destinatario; occorre che l’atto porti firma, intenzionalità documentata e una forma che attribuisca sicurezza giuridica. In mancanza di tali elementi, la struttura del licenziamento è compromessa proprio sotto il profilo formale.
Per il datore di lavoro emerge, dunque, l’esigenza di non affidarsi a modalità informali o solo elettroniche prive di formalità: l’adozione di una lettera sottoscritta o di un documento digitale con firma qualificata diventa strumento imprescindibile. In assenza di ciò, il rischio è elevato: il giudice può dichiarare il licenziamento inefficace, disporre la reintegrazione del lavoratore e condannare il datore al pagamento delle retribuzioni maturate.
In definitiva, il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, con una forma che garantisca certezza dell’atto e responsabilità del mittente. La sentenza del Tribunale di Pavia (n. 469/2025) offre una dimostrazione concreta della rigidità di questo requisito e dell’importanza del rispetto delle formalità legali nei rapporti di lavoro.

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