IL DIPENDENTE LICENZIATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA DEVE ESSERE REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO E RISARCITO

La condanna penale riportata dal lavoratore riguardava reati sicuramente gravi (art. 416-bis c.p.c.) ma, commessi più di 20 anni prima rispetto alla contestazione disciplinare e all'instaurazione del rapporto di lavoro con la società. Tale condanna, pur essendo infamante, non ha inciso sul rapporto di lavoro in atto, né messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, né ha compromesso l'affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti.