IL DATORE DI LAVORO CHE RINUNCIA AL PREAVVISO NON DEVE PAGARE L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA AL LAVORATORE

Con Ordinanza n. 6787/2024 la Corte di Cassazione stabilisce che, nel caso di dimissioni con effetto immediato del lavoratore, il datore di lavoro che rinuncia al periodo di preavviso non è obbligato al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il preavviso, ricorda la Corte, ha la funzione per chi subisce il recesso di ridurre le conseguenze sfavorevoli legate alla risoluzione del rapporto, per cui a fronte delle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

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