I LIMITI DEL SUPERBONUS: DECORO ARCHITETTONICO E PROPRIETÀ PRIVATA. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SULMONA

La sentenza del Tribunale di Sulmona del 1° agosto 2023, n. 234 fa emergere i limiti della normativa del superbonus chiarendo che è obbligatoria l'unanimità dei condòmini per deliberare i lavori che possono pregiudicare il decoro architettonico del condominio e la proprietà individuale. Nel caso in questione era stata impugnata una delibera assembleare che approvava degli interventi agevolabili ai fini del superbonus. I ricorrenti volevano far valere la nullità della delibera in quanto quest'ultima era stata approvata con una maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell'edificio e non all'unanimità. In un primo momento il condominio si è opposto, sostenendo che fossero scaduti i termini per impugnare la delibera ma i giudici hanno chiarito che, nei casi in cui si voglia far valere la nullità, non sussistono termini per l'impugnativa. Dopodiché il Tribunale si è soffermato sull'accertamento della legittimità della delibera; questa prevedeva, tra gli altri, lavori sull'involucro dell'edificio che avrebbero determinato una modifica dell'estetica del fabbricato e inciso in maniera considerevole sulle proprietà private dei condòmini, riducendo notevolmente la superficie calpestabile dei balconi. Inoltre, gli interventi, sarebbero stati realizzati in contrasto col comma 4, art.1120, C.c., il quale vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. Pertanto il Tribunale sancisce la nullità della delibera, per violazione dell'art.1120 C.c.