FRODE SUPERBONUS: VALIDE LE INTERCETTAZIONI RACCOLTE IN ALTRO PROCEDIMENTO SE RILEVANTI E INDISPENSABILI

  Con  Sentenza 13 giugno 2023, n. 38298, la Corte di Cassazione ha considerato  ammissibile  l'utilizzo delle  intercettazioni  telefoniche  ed ambientali effettuate in un altro procedimento penale, al fine di condannare  il ricorrente per  frode  legata al  superbonus. Nel caso in esame, si contestava al ricorrente, insieme ad altri soggetti, un  sodalizio criminale  finalizzato all'ottenimento del  superbonus e alla successiva cessione del corrispondente  credito d'imposta, senza tuttavia che i lavori fossero effettivamente eseguiti. Il ricorrente  contestava l'accusa a proprio carico, lamentando come fosse fondata sulla base di  intercettazioni  provenienti da un altro procedimento. Gli Ermellini, avvalorando quanto deciso dal Tribunale, confermano l'utilizzabilità di tali prove, sulla base della nuova formulazione dell'art. 270, comma 1, C.p.p. il quale prevede che ci si possa avvalere di intercettazioni di processi diversi nel caso in cui risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei  delitti  per i quali è obbligatorio  l'arresto in flagranza  e dei  reati  di cui all'art. 266, comma 1, C.p.p.

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