FRINGE BENEFIT E DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta Consulenza giuridica n. 5/2025, fornisce chiarimenti in tema di welfare aziendale e, in particolare, di fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione.
Il caso riguarda una società che intende affidare la gestione del piano di welfare e l'assegnazione dei fringe benefit ai propri dipendenti
a un provider, il quale assegna i fringe benefit tramite una carta di debito nominativa, non monetizzabile e utilizzabile dai dipendenti solo presso determinati fornitori.
Ebbene, l'Agenzia chiarisce che tale carta, essendo nominativa, non cedibile, non monetizzabile ed utilizzabile solamente presso fornitori individuati, ha la funzione di documento di legittimazione: pertanto l'istante, in qualità di sostituto d'imposta, sull'importo utilizzato dai propri dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad
applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel rispetto dei limiti generalmente previsti.

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