FERIE RESIDUE 2023 DA FRUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell’anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2023, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
DIRITTO ALLE FERIE E TEMPI DI FRUIZIONE
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL’ANNO.
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all’istituto delle c.d. “ferie solidali”, di recente istituzione.
In caso di violazione, oltre all’anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie, il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
• il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
• le ferie devono essere retribuite;
• il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le

  esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
• la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo

  equità.
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale deve essere goduto come segue:
1. per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e,
2. per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine

    dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno

    2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere

    dilazionate o monetizzate.
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell’intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L’eventuale insorgenza dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che può essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che, nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge, il termine per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva, resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa.
Nell’Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
SANZIONI PER MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste, sono le seguenti:
• sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni
  riguardanti fino a 5 lavoratori
• sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5

  lavoratori o che si sono verificate per 2 anni
• sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10

  lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie.
VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER FERIE NON GODUTE: COME FUNZIONA
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
La contrattazione collettiva può prolungare di 18 mesi il termine per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione.
La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie.
In assenza di accordi specifici il termine scatta comunque trascorsi i 18 mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
In caso di interruzione temporanea della prestazione lavorativa (malattia, maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga) il termine per l’obbligazione contributiva è sospeso riprendendo alla ripresa dell’attività lavorativa.

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