DURC DI CONGRUITÀ: NUOVE INDICAZIONI PER LE IMPRESE FUORI DAL SETTORE EDILE

Il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento sul DURC di congruità per le imprese non appartenenti al comparto edile, rispondendo a un interpello che sollevava dubbi sull’applicazione della disciplina in contesti diversi da quello tipicamente legato ai cantieri. In particolare, il nodo interpretativo riguardava la possibilità per le imprese industriali o del terziario di ottenere il DURC anche in presenza di importi residui dovuti a sanzioni e interessi, qualora i contributi principali risultassero regolarmente versati. La questione ruota attorno alla definizione di “scostamento non grave”, concetto che consente, entro determinati limiti, il rilascio del documento anche in presenza di lievi irregolarità. Il Ministero ha precisato che l’obbligazione contributiva è unitaria e indivisibile: comprende non solo i contributi previdenziali e assistenziali, ma anche gli accessori di legge, ossia sanzioni e interessi, che scaturiscono automaticamente in caso di ritardi o omissioni. Ne consegue che il pagamento parziale, anche se limitato ai soli accessori, non è sufficiente per considerare l’impresa in regola ai fini del rilascio del DURC. Tuttavia, viene confermata la soglia di tolleranza pari a centocinquanta euro per ciascun ente previdenziale coinvolto: solo entro questo margine lo
scostamento può essere ritenuto non grave, permettendo così l’emissione positiva del documento. La risposta ministeriale ha dunque un impatto diretto su una vasta platea di aziende operanti fuori dal perimetro dell’edilizia, spesso inconsapevoli di come anche minimi residui, se superiori alla soglia, possano compromettere l’accesso a commesse pubbliche, agevolazioni e bandi. Si rafforza l’invito a una verifica costante della posizione contributiva in tutte le sue componenti, senza trascurare voci apparentemente secondarie, come le sanzioni civili o gli interessi moratori. L’intervento ministeriale contribuisce a uniformare l’interpretazione normativa, confermando che il principio della regolarità contributiva si applica in modo omogeneo a tutti i settori economici e che la congruità non può essere scissa dalla completezza dei versamenti dovuti, a prescindere dalla natura dell’impresa interessata.

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