DETRAZIONE PER ACQUISTO DI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ CON PERMUTA DI VEICOLO USATO: RISOLUZIONE

Con Risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per acquisto di veicoli a favore di persone con disabilità, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, può essere calcolata considerando anche il valore dell'eventuale veicolo concesso in ''permuta'' al
concessionario, scomputato dal prezzo di acquisto del nuovo veicolo.
L'Amministrazione finanziaria, evidenzia che nel caso in esame "...poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare".
Per attestare la tracciabilità del pagamento, il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di idonea documentazione, dalla quale si evinca:
• il soggetto acquirente (che
sostiene la spesa),
• il prezzo di acquisto del
veicolo nuovo nonché
• il ''valore'' dell'autovettura
usata venduta al
concessionario utilizzato a
scomputo dell'importo dovuto
a saldo (es. contratto di
acquisto del nuovo veicolo,
atto di vendita del veicolo
usato e/o fattura di acquisto
che riporti anche il ''valore''
compensato).