DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI VERSATI IN CASO DI ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione per il tardivo versamento delle imposte. In particolare, l'Amministrazione finanziaria richiamando quanto già affermato con Risposta ad Interpello n. 541/2022 e Risoluzione n. 178/2001, ha precisato che gli interessi passivi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione sono deducibili, applicando le modalità di calcolo stabilite dall'art. 96, TUIR, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

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