DECRETO ENERGIA: NOVITÀ PER IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

  Le norme per i contributi alle imprese energivore nel Decreto Energia in GU n 228 del 29.09.2023 Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il  Decreto Energia  con  Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi. Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma  del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica"  si prevede quanto segue. Al fine di adeguare la normativa  nazionale   alla   comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in   materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del   clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»,  a decorrere dal 1° gennaio   2024, accedono alle agevolazioni  di   cui   al   comma   4,   le   imprese   che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza   di   concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti: a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01; b) operano in uno dei settori a rischio di  rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della  Commissione europea 2022/C 80/01; c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di  cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh  e che operino in un   settore   o   sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C   80/01,   sia   considerato   ammissibile   in conformità a   quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima.  Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la pre sentazione, da parte delle  imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta  di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi  del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.  Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico  di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili: a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera  a),  nella misura del minor valore tra il 15 per cento  della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico  destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa; b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera  b),  nella misura del minor valore tra il 25 per cento  della componente degli oneri generali afferenti al  sistema elettrico  destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa; c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera  c), nella misura del minor valore: 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il  35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico  destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa; 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per  cento del valore lordo aggiunto dell'impresa; 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.  L'ENEA effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma 8, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8.  Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).  In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

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