CREDITO D'IMPOSTA 4.0 INAPPLICABILE NEL CASO DI ACQUISTO A SEGUITO DI NOLEGGIO

Con Risposta ad Interpello 21 maggio 2024, n. 109, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito della "novità" dei beni agevolabili con il "Credito d'imposta 4.0" di cui all'art. 1, commi 1051-1063, Legge n. 178/2020. In particolare, viene chiesto se l'agevolazione in esame possa essere riconosciuta anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga successivamente all'utilizzo dello stesso in base ad un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità, al termine del quale le parti hanno convenuto (informalmente, tramite semplice scambio di e-mail) per la compravendita dello stesso. L'Agenzia, richiamando anche la Circolare 30 marzo 2017, n. 4, ha chiarito che non è ammesso il "credito d'imposta 4.0" in quanto il bene og getto di compravendita deve considerarsi già precedentemente utilizzato in base al contratto di noleggio; di conseguenza, viene a mancare l'imprescindibile requisito della "novità" del bene oggetto d'investimento, richiesto dalla norma.