CORTE COSTITUZIONALE: IL REQUISITO REDDITUALE DEL DATORE EVITA ELUSIONI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NERO

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 209 del 24 novembre 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative alla normativa che consente ai datori di lavoro di presentare domanda «per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri», soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo quella data. L’instaurazione o la regolarizzazione del rapporto di lavoro è consentita in presenza di determinati «limiti di reddito del datore di lavoro» fissati dal Ministero dell'Interno, e l’ammissione alla procedura di emersione è condi zionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. La mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro non consente neanche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Si sottolinea come l’emersione del lavoro svolto “in nero” persegua uno scopo socialmente apprezzabile sotto plurimi punti di vista: tuttavia, al fine di prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, il legislatore può porre requisiti per accedere alla procedura di regolarizzazione: tra questi, sicuramente rientra il possesso di un requisito reddituale.