ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: SENZA PROVA DEL REDDITO IL DIRITTO NON SORGE

In materia di assegno per il nucleo familiare, il diritto alla prestazione è subordinato alla sussistenza del requisito reddituale, che costituisce elemento costitutivo essenziale del beneficio e che deve essere dedotto, allegato e provato dal richiedente. La mancata dimostrazione di tale requisito impedisce non solo la determinazione del quantum, ma anche l'accertamento dell'an del diritto, rendendo irrilevante ogni ulteriore questione, ivi compresa l'eventuale invocazione del principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Ne consegue che, in assenza di elementi idonei a configurare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani a parità di condizioni, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Questo è quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 11960 del 7 maggio 2025.

TOP