BONUS NATALE 2024 PER DIPENDENTI CON REDDITO FINO A € 28.000: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con Circolare 10 ottobre 2024, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il c.d. “Bonus Natale 2024”, previsto dal D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus) ovvero l'indennità, di importo massimo pari a € 100, a favore dei lavoratori dipendenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Come disposto dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. n. 113/2024, il bonus viene erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: • presentino, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28.000; • abbiano il coniuge e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico, oppure in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. In merito al computo del reddito da considerare ai fini del bonus, la Circolare n. 19/2024 precisa che vanno computati i redditi di locazione assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (Legge n. 160/2019), la quota di agevolazione ACE, le mance percepite dai lavoratori del settore turistico, soggette a imposta sostitutiva e la quota esente dei redditi dei c.d. “impatriati”; diversamente, non concorre al computo del reddito complessivo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Per ottenere il bonus, la Circolare chiarisce che il dipendente deve comunicare al datore di lavoro tramite autocertificazione di essere in possesso dei requisiti di reddito e familiari richiesti, indicando anche il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. Ricevuta la richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità, di importo massimo di € 100, unitamente alla tredicesima mensilità in busta paga. L'importo erogato è recuperato dal datore di lavoro sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione; a tal fine sarà istituito un apposito codice tributo. L'importo del bonus, come precisato dalla Circolare, dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e ai fini della sua determinazione non rileva il tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) né l'articolazione dell'orario di lavoro (es. part-time).

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