BLOCCO STIPENDI CON CARTELLE OLTRE € 5.000

L'art. 1, commi 84 e 85, Legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo comma 1-bis all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, dal 1° gennaio 2026, dispone
il blocco del pagamento da parte degli enti pubblici delle somme di importo superiore a € 2.500,00 dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, in presenza di
iscrizioni a ruolo di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000,00.
In particolare, il sopra citato nuovo comma 1-bis, art. 48-bis, D.P.R. n. 2/1973, recita:
“Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento , le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro ; in t al caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano la sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”.
Secondo quanto disposto dal comma 1, art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, a decorrere dal 29 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40) le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00, sono tenute a:
•verificare se nei confronti del beneficiario risultano somme iscritte
a ruolo per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00 e
•in caso affermativo, non effettuare il pagamento delle suddette
somme, segnalando la circostanza all'Agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme dovute.
In base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, tale obbligo di verifica della sussistenza di eventuali somme iscritte a ruolo nei confronti del beneficiario scatta in capo all'ente pubblico anche nel caso di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a € 2.500,00.
Resta fermo che, anche in questa nuova ipotesi, il blocco opera esclusivamente nel caso in cui risultino somme iscritte a ruolo nei confronti del beneficiario di importo complessivo superiore o pari a 5.000,00. La norma infatti dispone che gli enti pubblici sono tenuti a verificare l'eventuale sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00.
Ai sensi del comma 85, art. 1, Legge di Bilancio 2025, la nuova disposizione in commento si applica con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

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