BENEFICI "PRIMA CASA" NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PRESENTATA OLTRE IL TERMINE ORDINARIO: RISOLUZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere i benefici "prima casa", di cui all'art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000, in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione da presentarsi entro il termine ordinario di 12 mesi dalla data di apertura della successione, tuttavia: • in caso di mancata indicazione nella dichiarazione di successione, i benefici "prima casa" possono essere richiesti tramite dichiarazione integrativa o sostitutiva, da presentarsi prima della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta ex art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990 (ossia entro 2 anni dal pagamento dell'imposta principale); • in caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, i benefici "prima casa" possono essere richiesti entro il termine di decadenza dall'azione di accertamentoex art. 27, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990 (ossia entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione). Si precisa, in ogni caso, che i benefici "prima casa" non possono essere richiesti oltre il termine 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza dalla Nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.