AZIONE REGRESSO DA PARTE DELL'INAIL T.U. 1124/1965.

Esonero da responsabilità in materia del danno biologico del
datore di lavoro
L'AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL
L'INAIL, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per le somme pagate al lavoratore infortunato, quando l'infortunio sia avvenuto per
violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e il fatto costituisca reato
perseguibile d'ufficio.
Il termine prescrizionale per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro decorre dalla liquidazione dell'indennizzo effettuata dall'Istituto
al lavoratore infortunato. Come precisato dalla Sezione Unica nella Sentenza n. 5160 del 16 marzo 2015 (Rv. 634460 - 01), in tema di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso può essere esercitata entro il termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Poiché tale norma ha natura di prescrizione e si applica con il
principio di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di decadenza, il termine decorre dal momento in cui l'indennizzo è liquidato al danneggiato, o,
in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa.